Art. 2.
(Programmazione).

      1. I soggetti pubblici e privati possono collaborare alla programmazione dei lavori pubblici presentando ai soggetti aggiudicatori proposte di intervento e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo ai soggetti aggiudicatori, alcun obbligo di esame e di valutazione; ove questi ultimi adottino, nell'ambito dei propri programmi, proposte di intervento o studi presentati da soggetti pubblici o privati, tale adozione non determina alcun diritto del presentatore al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.
      2. I programmi di lavori pubblici devono essere resi noti mediante la pubblicazione di un avviso, con le modalità di

 

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cui all'articolo 80 del regolamento. L'avviso deve rendere noti:

          a) la lista dei lavori inseriti nel programma e l'ammontare presunto della spesa, ove individuato;

          b) la facoltà dei soggetti interessati di presentare, per i lavori inseriti nel programma, proposta di concessione o altra forma di PPP, nei modi e nei termini di cui alla presente legge;

          c) la eventuale lista dei lavori inseriti nel programma, per i quali la possibilità di cui alla lettera b) è esclusa dal soggetto aggiudicatore;

          d) l'avvertenza che le proposte presentate sono valutate, anche comparativamente, con i criteri di cui all'articolo 4;

          e) l'avvertenza che il promotore prescelto ha facoltà di avvalersi del diritto di cui all'articolo 5, comma 3.